COSENZA – Giustizia è fatta. Il giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Cosenza, Pasquale Maccarrone, ha annullato il licenziamento della giornalista Paola Abenavoli da “Il Quotidiano della Calabria”, ordinando alla “Finanziaria Editoriale Finedit srl” di reintegrarla nel posto di lavoro: presso la Redazione di Reggio Calabria e con la qualifica di caposervizio, a decorrere dal 18 luglio 2007.
La Finedit srl (presidente Francesco Dodaro, amministratore delegato Antonella Dodaro) è stata, inoltre, condannata a risarcire il danno, pagando alla giornalista un’indennità pari alla retribuzione globale, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione.
“Una sentenza – dichiara il segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, vicesegretario nazionale Fnsi – che rende giustizia ad una professionista, seria e competente, messa ingiustamente alla porta, dopo oltre nove anni di lavoro svolto, al pari di tanti suoi colleghi, con onestà e sacrificio, da un’azienda che non brilla certo per relazioni personali e sindacali, corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, rispetto degli impegni assunti e delle scadenze retributive e contributive, compensi ai collaboratori, che quotidianamente garantiscono la totale copertura dei servizi, ma accusano pesanti ritardi nel pagamento delle spettanze che – se e quando elargite – fanno a pugni con la dignità professionale”.
Paola Abenavoli, 43 anni, giornalista professionista dal 14 marzo 2002 (pubblicista dal 18 aprile 1998), iscritta all’Ordine e al Sindacato Giornalisti della Calabria, assunta da “Il Quotidiano della Calabria” il 1° aprile 2000, è stata licenziata il 10 agosto 2009, ma le cose per lei avevano cominciato a mettersi male sin dal 18 ottobre 2007, quando le era stato revocato l’incarico di caposervizio conferitole il 17 aprile 2007.
Sei mesi con la qualifica di caposervizio, regolarmente retribuita con la maggiorazione dello stipendio, improvvisamente cancellata con un colpo di spugna, in barba all’articolo 2103 del Codice Civile che sancisce il diritto all’attribuzione delle mansioni superiori svolte per un periodo superiore a tre mesi. “Nessun rilievo – ha, infatti, motivato il giudice nella sentenza – ha la allegazione secondo cui la attribuzione delle mansioni superiori sarebbe avvenuta nell’ambito di «prove» effettuate”.
Quindi, il 22 dicembre 2008, il trasferimento dalla Redazione di Reggio Calabria all’Ufficio di Corrispondenza di Siderno, impugnato con ricorso ex art. 700 prima al Tribunale di Reggio Calabria e, a seguito di dichiarazione di incompetenza, a quello di Locri che, con ordinanza del 29 maggio 2009, lo rigettava.
Come se non bastasse, il 5 maggio 2009, Paola Abenavoli veniva trasferita a Crotone. Ennesima impugnazione con ricorso ex art. 700 e sospensione del provvedimento, disposta, il 13 luglio successivo, dal Tribunale di Reggio Calabria, successivamente riformata in sede di reclamo con ordinanza del 12-19 ottobre 2009.
Il 24 luglio 2009, rientrata da un periodo di malattia, la giornalista si presentava alla redazione di Reggio Calabria per riprendere servizio, ma vi trovava l’ennesima sorpresa amara: un “ordine di servizio” nel quale le veniva ribadito che la sua sede era Siderno, cui, tre giorni dopo, faceva seguito un telegramma di contestazione di assenza ingiustificata dal 25 luglio.
Alla lettera di giustificazioni di Paola Abenavoli seguivano una nuova contestazione e la lettera di licenziamento dal “Quotidiano della Calabria” che la giornalista, difesa dagli avvocati Ferdinando Salmeri e Antonio Testa, ha impugnato con ricorso presentato il 26 settembre 2010.
Nell’udienza del 28 marzo 2013, il giudice Pasquale Maccarrone, rilevando che, con lettera del 10 agosto 2009, la Finedit motivava il licenziamento con comportamenti ritenuti “contrari a correttezza e buona fede nonché ai doveri ed agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro stipulato”, ha osservato che il provvedimento è, dunque, “motivato da una condotta colposa o comunque inadempiente addebitata al lavoratore” e, di conseguenza, “qualificato come di natura disciplinare”. Per cui, atteso che la giornalista ha contestato la legittimità del licenziamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 604/1966 “l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro”.
Quanto all’assenza ingiustificata dal lavoro, il giudice del Tribunale di Cosenza ha sentenziato che la tesi della Finedit “non può ritenersi fondata. Ed infatti il trasferimento da Reggio Calabria a Siderno è stato revocato dal datore di lavoro”, come dichiarato dall’azienda stessa dinanzi al Tribunale di Locri e confermato dal Tribunale di Reggio Calabria che, sospendendo il trasferimento a Crotone, “ha espressamente affermato che, stante la revoca del precedente trasferimento a Siderno, la sede di lavoro doveva ritenersi Reggio Calabria”.
Al di là delle giustificazioni tentate della Finedit, il giudice del lavoro ha tagliato corto obiettando che, “ancorché non abbia fisicamente impedito” alla giornalista “di lavorare presso la redazione di Reggio Calabria, ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non volere ricevere lì la prestazione di lavoro”, concludendo che “non può ritenersi sussistente la contestata assenza ingiustificata dal posto di lavoro”.
Allo stesso modo il Tribunale di Cosenza ha liquidato l’accusa di “insubordinazione” mossa dalla Finedit a Paola Abenavoli, rea di aver definito “insussistente” la contestazione “del tutto legittima (a prescindere dalla giustezza)” relativa alla sua assenza ingiustificata.
Il giudice Maccarrone ha, quindi, ordinato alla Finedit di reintegrare, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, Paola Abenavoli nel posto di lavoro al momento del licenziamento, ovvero nella redazione di Reggio Calabria, condannando l’editore de “Il Quotidiano della Calabria” al “risarcimento del danno subito dal lavoratore, pagando allo stesso una indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali”, oltre agli interessi legali e di rivalutazione monetaria.
La Finedit è stata, inoltre, condannata al pagamento delle differenze retributive previste dal contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi per la qualifica di caposervizio e non corrisposte dall’azienda, oltre agli interessi legali e di rivalutazione monetaria.
La società editrice de “Il Quotidiano della Calabria” è stata, infine, condannata a rifondere alla giornalista Paola Abenavoli le spese giudiziali sostenute per difendere il proprio posto di lavoro.